“Berlusconi ineleggibile”, gli impiegati di Pisapia rifiutano di autentificare le firme per il ricorso
Cara MicroMega,
questa mattina mia moglie Regina è andata in Comune a Milano per l’autentica della firma sulla ineleggibilità di Berlusconi. L’impiegata di Piazzale Accursio si è rifiutata di autenticarla. Numero identificativo 3299800. Siamo al fascismo con il paradosso di avere il democratico Giuliano Pisapia sindaco.
Che fare?
Grazie
Filippo Senatore
TRIBUNALE DI MILANO
Ricorso elettorale avverso la candidatura di Silvio Berlusconi nel collegio di Milano 1 della Camera dei Deputati – sistema maggioritario
Il sottoscritto cittadino elettore di Milano 1 premesso
– che Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936, è candidato al Senato della Repubblica a , nel collegio ;
– che l’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, stabilisce l’ineleggibilità dei titolari delle concessioni pubbliche di notevoli entità economiche;
– che dal 1994 ad oggi Silvio Berlusconi ha dimostrato con dichiarazioni e atti pubblici ( da ultimo quella di oggi per una ipotesi di acquisizione di parte della Fininvest da parte del gruppo Murdoch) la titolarità di fatto e di diritto della concentrazione industriale monopolistica della holding Fininvest, che gode insieme ad altre società controllate del privilegio di concessioni governative.
In diritto
A tal fine il sottoscritto espone che la norma di cui sopra sistematicamente interpretata sancisce l’ineleggibilità parlamentare di chi direttamente o indirettamente controlla un’impresa a cui sia stata assegnata una concessione amministrativa di notevole entità economica (nella specie una concessione televisiva), la quali importi “l’obbligo di adempimenti specifici” e “l’osservanza di norme generali e particolari protettive del pubblico interesse” in forzadella legge 223 del 1990. Che il citato articolo 10, comma primo, del riferito D.P.R. si riferisca anche al controllo indiretto della società concessionaria, nonostante che la disposizione prescrival’ineleggibilità soltanto di coloro “che in proprio o in qualità di rappresentanti legali risultino vincolati con lo Stato da concessioni di notevole entità economica” è comprovato dal n° 3 del medesimo comma 1 dello stesso articolo 10 che estende l’ineleggibilità ai consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente la loro opera alle persone, società o imprese vincolate allo Stato nei modi di cui sopra”.
Ciò significa, secondo una interpretazione sistematica della norma ( che è cosa ben diversa dall’interpretazione analogica non consentita dall’articolo 51 della Costituzione) che se è in eleggibile l’avvocato che lavora permanentemente per la società concessionaria , a fortiori deve essere dichiarato in eleggibile chi, dichiaratamente, è nella sostanza il “padrone” della società e quindi paga le parcelle a chi difende la propria impresa.
Il giudizio della Giunta delle elezioni del 1996 (e del 1994) delimitando la titolarità della concessione di Stato e quindi l’ineleggibilità all’imprenditore individuale o al legale rappresentante dell’impresa collettiva, ed escludendo, chi detiene di fatto, come Berlusconi, la proprietà sotto forma societaria, ha privilegiato l’aspetto formale, ma non ha rispettato la sostanza dellalegge.
E’ molto facile, persino ingenuo, affidare a persona di fiducia la posizione giuridica da cui deriva l’ineleggibilità per regolarizzare la situazione sul piano formale. In realtà, però, una siffatta operazione è un artifizio che lo spirito della legge non consente. Ciò che avrebbe dovuto contare nel giudizio della Giunta è la concreta effettiva presenza dell’interesse privato e personale nei rapporti con lo Stato, che è lo scopo precipuo perseguito dalla norma nel vietare l’assunzione di delicate funzioni pubbliche. Che titolare di una concessione sia una società o un singolo non cambia la sostanza.
Insomma lo spirito effettivo della legge del 1957 risiede nel principio etico di evitare la commistione di interessi pubblici e di interessi privati. Il mancato rispetto di tale principio pone seri problemi al fine di un corretto svolgimento della vita democratica.
In verità la funzione specifica della rappresentanza parlamentare è di adempiere attivamente alla formazione delle leggi dello Stato nell’interesse generale e tale compito non può essere svolto da chi detiene notevoli interessi economici personali e quindi potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di prendere decisioni che possano essere in contrasto con l’interesse generale. Tale inconveniente non può essere ovviato mediante ricorso alla facoltà di astensione dal voto, che per i parlamentari non è specificatamente prescritta, né sanzionata in alcun modo.
Nel caso delle concessioni di Stato è evidente il potenziale contrasto di interessi tra i contraenti, cioè tra lo Stato e il concessionario.
Ognuno di essi cercherà inevitabilmente di ottenere dall’altro le condizioni più vantaggiose, pertanto i due interessi opposti, quello pubblico e quello privato, non possono essere rappresentati dallo steso soggetto. E’ necessario bandire ogni forma di commistione tra rappresentanza pubblica ed interesse privato, fonte di possibili favoritismi. E’ un problema di morale pubblica.
Se poi la concessione di Stato riguarda i grandi mezzi di comunicazione, come quelli televisivi ( peraltro in regime di duopolio grazie alla legge Mammì), che sono in grado di influenzare in modo determinante la formazione della volontà popolare e quindi elettorale, allora il problema assume maggiore rilevanza, evidenziata inoltre dall’articolo 51 della Costituzione che stabilisce la condizione di parità tra i candidati.
Pertanto il concessionario non può utilizzare una concessione dello Stato (televisiva) per favorire la sua personale candidatura.
La posizione dominante del candidato Berlusconi è a tal riguardo chiara e manifesta e rappresenta una vera anomalia e un pericolo per la democrazia.
L’argomento, poi, che l’elezione in parlamento derivi dalla legittimazione di milioni di voti non ha alcuna base. In un Paese di civiltà giuridica il voto elettorale non può legittimare nessuna elezione che abbia avuto luogo in violazione della legge, e quindi anche in violazione dell’articolo 10 D.P.R. n° 361 del 1957, che ha forza di legge.
L’articolo 51 della Costituzione italiana recita: "Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti della legge".
Lo stesso articolo primo della Costituzione stabilisce che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Ciò significa che la sovranità popolare deve sottostare alle norme costituzionali e alle leggi dello Stato.
Con la candidatura di Silvio Berlusconi viene falsato il gioco elettorale unilateralmente determinando l’orientamento al voto di molti cittadini manipolati dai mezzi di informazione e di comunicazione televisiva e giornalistica, con un vantaggio ingiusto nei confronti di altri candidati, movimenti politici e partiti, privi delle suddette concessioni governative e di vantaggi monopolistici nel settore dell’informazione.
Gli altri candidati nel collegio 1 di Milano alla Camera (sistema maggioritario) sono destinati a perdere la competizione elettorale per mancanza di analoghi e potenti mezzi persuasivi e manipolativi.
Tutto ciò premesso il sottoscritto cittadino elettore
chiede
all’Ecc.mo Tribunale di Milano con procedimento di urgenza la dichiarazione immediata di ineleggibilità di Silvio Berlusconi, prima delle elezioni politiche del 13 maggio 2001.
La Costituzione italiana stabilisce infatti che (art 3) tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e che la legge stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato e senatore (art 65).
Da 1994 ad oggi è stato permesso la violazione della legge del 1957 e la democrazia repubblicana, permettendo l’illegittimo esercizio di deputato al parlamentare Silvio Berlusconi.
(6 marzo 2013)
MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.