Eutanasia e suicidio assistito, le comunità cristiane minori in difesa della laicità

Valentina Erasmo



1. Introduzione

Richiamando emblematicamente le ultime parole pronunciate da Bonhoeffer prima di essere giustiziato nel campo di concentramento di Flossenbürg[1] il 9 aprile 1945, in cui il filosofo ha voluto ribadire al vescovo Bell il suo credo nella fratellanza cristiana universale, la Commissione Bioetica delle chiese battiste, metodiste e valdesi è tornata a pronunciarsi sulle questioni di fine vita per sostenere il diritto del paziente a poter morire con dignità nel Documento intitolato: “E’ la fine, per me l’inizio della vita: Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva protestante”[2].

Le comunità cristiane minori sono impegnate da molti anni nella difesa della cultura laica, in particolare, sul fronte delle questioni bioetiche di fine vita, rispetto alle quali hanno assunto posizioni contrastanti con quelle dominanti all’interno della Chiesa cristiano-cattolica. Alla stregua dei cattolici, queste comunità cristiane minori condividono la sacralità della vita umana, in quanto conferita da Dio ma, al contempo, il paziente può rivendicare il suo diritto a poter morire liberamente, quando la malattia compromette la dignità di quell’esistenza: in questi casi, il principio della dignità diventa preminente su quello della sacralità. Diversamente da altri esseri viventi, come gli animali o le piante, la vita umana si caratterizza per una connotazione non esclusivamente biologica, ma biografica, conferita dall’insieme di relazioni sociali che un individuo può creare all’interno della sua comunità di riferimento e di progetti rivolti al futuro. Ciò che conferisce dignità all’esistenza umana è la vita biografica, cioè quella che spesso viene irreversibilmente persa nei malati terminali, nei pazienti affetti da morbo di Alzheimer o in stato comatoso, per citare alcuni dei casi più diffusi.

La Commissione è tornata sui temi di eutanasia e suicidio assistito a quasi venti anni di distanza dall’ultimo intervento sul tema, risalente al 1998[3]: nell’incontro del 2017, si è prestata particolare attenzione alle questioni relative alla medicina palliativa e alla sedazione palliativa, trattandosi delle tematiche più attuali e urgenti nel dibattito italiano. Obiettivo di questo paper è quello di evidenziare le argomentazioni sostenute da queste comunità cristiane minori a sostegno del diritto del paziente a morire dignitosamente, conformemente alla possibilità di conciliare un atteggiamento rispettoso innanzi al dono della vita e alle esigenze del nostro tempo derivanti dal progresso tecnico-scientifico. Uno dei temi portanti risulta essere quello della vita come dono di Dio, ma di un dono che va custodito in maniera ‘responsabile’ e è in virtù di questa responsabilità che l’individuo può appellarsi al diritto a morire quando la sua vita biografica è compromessa dagli sviluppi di una patologia.

2. La situazione giuridica italiana in materia di fine vita

Tra il 2015 e il 2018, 478 sono le persone hanno contattato l’Associazione Luca Coscioni per la richiesta di indicazioni per praticare un’azione di disobbedienza civile, ovvero per ottenere informazioni utili al fine di valutare la soluzione del suicidio assistito in Svizzera. Attualmente, il dibattito sull’eutanasia è quantomai vivace: la Corte Costituzionale ha rinviato di un anno il processo a Marco Cappato, imputato di aver violato l’art. 580 del codice penale, per aver rafforzato la volontà suicida di Fabiano Antoniani (detto Fabo), in contrasto agli artt.3, 13, comma 1 e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo[4]. Successivamente all’incidente stradale del giugno 2014, Fabiano Antoniani era affetto da tetraplegia e da cecità, non autonomo nell’alimentazione, nell’evacuazione e nella respirazione, afflitto da dolori costanti che potevano essere leniti solo tramite sedazione profonda, ma conservava intatte le sue piene facoltà cognitive. Consapevole dell’irreversibilità della sua condizione, Antoniani ha espresso liberamente la sua volontà di porre fine a queste sofferenze, rivolgendosi all’associazione Coscioni. Cappato lo ha informato sulla possibilità di ricevere assistenza al suicidio presso l’Associazione svizzera ‘Dignitas’, ha messo in contatto i famigliari con l’Associazione e si è impegnato per il suo trasporto in automobile per raggiungere il 25 febbraio 2017 la sede della ‘Dignitas’. Il decesso è avvenuto il 27 febbraio 2017: il consenso del paziente per sottoporsi al trattamento era rimasto immutato e ha azionato spontaneamente con la bocca lo stantuffo che avrebbe iniettato nelle vene il farmaco letale.

A fronte del rinvio al processo Cappato, la Corte Costituzionale ha sollecitato il Parlamento a arrivare a definire una legge che sia in grado di bilanciare il diritto alla libera scelta e il diritto all’assistenza e all’informazione, riconoscendo finalmente questo vuoto normativo italiano. Difatti, allo stato attuale, l’unica alternativa italiana al suicidio assistito è contenuta nell’art.2[5] del decreto legge 219/2017[6], riguardante la terapia del dolore e la sedazione profonda continua: uno dei casi di ricorso a questo genere di trattamento più noti alle cronache è sicuramente quello di Marina Ripa di Meana[7], la quale ha fatto ricorso alla sedazione profonda continua, oramai malata terminale di cancro. Tuttavia, restano profonde criticità connesse alla sedazione profonda continua: uno, può essere impiegata nei malati in stadio avanzato o terminale, ricorrendo a sedativi, ma non alla morfina; due, esistono due distinte posologie per la sedazione profonda continua: quella progressiva e quella rapida. Se il paziente manifesta ‘esclusivamente’ difficoltà respiratorie, dolore e/o è in stato deliranti, i sedativi saranno somministrati in maniera progressiva, per cui il paziente è cosciente. Al contrario, se il paziente è in principio di soffocamento o di emorragia interna o esterna, i sedativi saranno somministrativi in via rapida per indurre lo stato di incoscienza.

Qui, si rivela tutta la centralità di un tacito rapporto fiduciario tra medico e paziente per cui il malato può solo sperare in un atto di pietà da parte del medico, affinché gli venga somministrata la sedazione profonda continua rapida anche nei casi non contemplati dalla normativa, ad esempio, nei pazienti affetti da dispnea, data la sofferenza riconducibile alle complicazioni respiratorie. I medici e il personale sanitario appartenenti al circuito sanitario pubblico o a quello dell’assistenza domiciliare privata risultano particolarmente restii nel praticare questa la sedazione profonda continua rapida perché è elevato il rischio di una possibilità accusa di eutanasia. Invece, le strutture cliniche private italiane praticano più diffusamente questo genere di trattamento, dietro cifre estremamente esose che escludono la maggior parte dei pazienti dalla possibilità di beneficiare di questo genere di trattamento.

3. La medicina palliativa e la sedazione palliativa alla base
del Documento

A distanza di quasi venti anni, la Commissione bioetiche delle comunità cristiane minori è voluta tornare sull’eutanasia e sul suicidio assistito. Il documento pubblicato nel 1998, si distingueva per il suo carattere assolutamente pionieristico, mostrando come la medicina potesse allungare la vita biologica dei pazienti, spesso senza migliorarne la qualità, restituendo la cifra del mutamento che stava interessando la professione medica in quegli anni, così come della progressiva conquista da parte del paziente della capacità di autodeterminarsi nell’ambito delle questioni di fine vita[8]. La decisione di tornare sull’eutanasia e sul suicidio assistito può essere ricondotta allo spazio crescente che questi temi stanno acquisendo nel pubblico dibattito. Questo rinnovato interesse può essere riconducibile a cambiamenti significativi: il primo riguarda la tipologia di soggetti coinvolti nel dibattito sul fine vita, tra cui pazienti affetti da patologie neurologiche degenerative, minorenni gravemente malati[9] o, semplicemente, persone che vogliono porre fine alla propria esistenza anticipatamente, richiedendo una rinnovata attenzione rispetto alle coordinate antropologiche fatte proprie dalla cultura occidentale; il secondo deriva dal potenziamento delle terapie palliative, che si riflette sul fatto che il terzo e il quarto punto del Documento siano rispettivamente dedicati alla medicina palliativa e la sedazione palliativa: da ciò segue la possibilità di un’alternativa medica all’eutanasia, tentando di rimandare questo genere di problematica, ma comporta una ridefinizione del problema dell’eutanasia come questione genuinamente etica connessa alla libertà individuale, sia del paziente che del personale medico-sanitario; il terzo consiste nella disponibilità crescente di dati che consentono un’analisi quantitativa accurata della diffusione dell’eutanasia e del suicidio assistito all’interno del territorio europeo; infine, le Chiese cristiano-cattoliche e protestanti proseguono nel loro giudizio estremamente negativo nei confronti dell’eutanasia e del suicidio assistito, ponendo un freno allo sviluppo della questione in sede giuridica.

Come nel Documento del 1998, la Commissione è voluta tornare su due definizioni fondamentali, quali quelle che conducono ad una distinzione tra eutanasia e suicidio assistito, rispettivamente come: “l’uccisione intenzionale di un individuo da parte di un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, in seguito alla richiesta volontaria e competente di tale individuo”[10] e “atto per mezzo del quale un individuo si procura una morte rapida e indolore mediante l’assistenza di un medico che prescrive i farmaci necessari al suicidio e lo consiglia riguardo alle modalità di assunzione”[11]. Seppur queste differenze, le due pratiche sono accomunate dall’essere frutto di un ‘atto medico volontario’ in cui si abbrevia il corso della vita del paziente dietro sua esplicita richiesta, la quale deve essere espressa nel pieno delle sue facoltà mentali, in quel preciso momento oppure lasciata attraverso direttive anticipate di trattamento, le cosiddette ‘DAT’.

Particolare attenzione va rivolta al terzo e al quarto numero di questo Documento, riguardanti la medicina palliativa e la sedazione palliativa: si tratta di un’interessante differenza rispetto al Documento del 1998, per cui l’attenzione attuale della Commissione è rivolta ai trattamenti da impiegare nel fine vita, mentre l’analisi dell’epoca si focalizzava maggiormente sull’analisi delle casistiche cliniche in cui c’era una maggiore richiesta per l’eutanasia e/o assistenza al suicidio, come pazienti affetti da Aids, Alzheimer, cancro, malattie neurologiche degenerative a decorso ingravescente e artrite reumatoide. Due risultano essere gli scenari di cura offerti dalla medicina palliativa contemporanea: da un lato, un approccio di cura alternativo: “che prevede l’attivazione delle cure palliative di fine vita (end-of-life palliative care) al termine dei trattamenti terapeutici, cioè quando la malattia non risponde più alle cure specifiche, in cui è fondamentale il controllo del dolore e degli altri sintomi e più in generale dei problemi psicologici, sociali e spirituali del malato”[12], funzionale alla gestione del dolore del malato terminale; dall’altro lato, un approccio di cure simultanee: “al quale si ricorre quando la patologia è inguaribile e in fase avanzata, ma non ancora terminale, e che prevede l’erogazione di cure palliative contemporanee alle cure specialistiche praticate contro la malattia”[13], dunque impiegata prima che il paziente raggiunga lo stato terminale, manifestando una più attenta valutazione etica e medica rispetto a quella che si può definire come ‘fenomenologia evolutiva del dolore’. Circa la sedazione profonda, la Commissione conferma la liceità etico-morale di questa pratica, purché dietro consenso informato e in presenza di una patologia inguaribile oramai in fase avanzata o morte imminente o eventi acuti terminali associati a una sofferenza insopportabile per il paziente.

4. Aspetti etico-teologici e sociali-legislativi del Documento

Il quinto numero è dedicato al quadro normativo contemporaneo, che non si analizzerà in questa sede, mentre i numeri sesto e settimo contengono la trattazione del fine vita sotto un profilo rispettivamente etico-teologico e sociale-legislativo: sotto un profilo squisitamente etico-teologico, la Commissione sostiene che: “il compito principale delle Chiese consista nell’impegnarsi in una battaglia pubblica in favore di un sistema di cure palliative e di accompagnamento al morire che consentano di ridurre al minimo la richiesta di eutanasia e di suicidio assistito”[14]. Accanto alla difesa del ricorso alle cure palliative, così da ridurre le richieste di eutanasia e suicidio assistito, questi ultimi diritti del paziente non vengono esclusi tout court, come nella maggioranza delle comunità cristiane. Non a caso, in questo Documento viene ribadito che: “le Chiese siano chiamate a una profonda opera di sensibilizzazione culturale che tenti di mettere in discussione l’idea secondo cui l’unica forma di vita degna sia la vita autonoma e indipendente, che non dipende dalla cura e dall’assistenza di altri”[15].

E’ in difesa di un’esistenza autonoma e indipendente, degna di essere vissuta, che viene ammessa la possibilità di porre fine alla propria vita. Questo non va inteso come un rifiuto del dono di Dio, bensì come espressione di “un uso grato e responsabile del bene ricevuto, che tenga conto della relazione che in tal modo si è instaurata”[16]. Porre fine alla vita non rappresenta l’arrogarsi un diritto indisponibile all’uomo, da cui scaturisce una sorta di ateismo pratico, come nota Bonhoeffer[17], bensì viene vista dalla Commissione come una forma di responsabilità rispetto al Comandamento di amore verso Dio e verso il prossimo, confermando la continuità argomentativa di questo Documento con quello del 1998. In questa prospettiva peculiare delle comunità cristiane minori, Dio non chiede un tributo di sofferenza dai suoi figli, bensì accoglie amorevolmente la loro decisione di porre fine a un’esistenza divenuta insostenibile, perché questa decisione è frutto del riconoscimento della
finitezza umana di fronte al dolore. Parimenti, coloro che aiutano l’uomo che ha deciso liberamente di morire, sono sollevati da condanne etico-teologiche, in nome di quella fratellanza cristiana universale invocata da Bonhoeffer nelle ultime parole pronunciate in punto di morte con le quali si è aperto questo intervento.

Sotto un profilo sociale-legislativo, l’argomentazione della Commissione si fa sempre più appassionata, affermando con veemenza che: “occorre evitare che le Chiese pretendano di estendere la propria prospettiva etica all’intera società, ma che argomentino sforzandosi di addurre ragioni universali a sostegno delle proprie posizioni”[18]. Si tratta di un’argomentazione di particolare forza quella della necessità che le Chiese cristiane si facciano carico di ragioni universali, se l’obiettivo è quello di estendere una prospettiva etico-teologica a livello sociale. Entro la dimensione sociale-legislativa, la Commissione riscontra sostanzialmente due difficoltà: da un lato, l’interrogativo relativo al fatto se è davvero eticamente significativa la sedazione palliativa, a fronte della possibilità di anticipare di qualche ora o di qualche giorno l’evento morte oramai certo, e se davvero questa consenta di gestire tutti i sintomi connessi allo stadio terminale di certe patologie; dall’altro, c’è l’esigenza propria di una comunità religiosa di evitare quel ‘pendio scivoloso’ che potrebbe condurre un’eventuale legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito anche in casi non esplicitamente richiesti dal paziente e/o dai suoi famigliari. Rispetto alla prima difficoltà, la Commissione si è pronunciata in maniera netta, le richieste di eutanasia e di suicidio assistito non sono mai del tutto ineliminabili, in quanto la sedazione profonda non può essere intesa come un loro diretto sostituto. Quanto alla seconda difficoltà, è in questa frattura che si inserisce il ruolo civile e pastorale della comunità cristiana, per aiutare a costruire una cultura del fine vita responsabile e rispettosa propria di quel dono della vita conferito da Dio, evitando possibili derive.

5. Conclusioni

Il punto di forza dell’argomentazione adottata dalla Commissione valdese e protestante francese è rappresentato dall’assunzione del principio bioetico della dignità della vita umana, alternativo sia a quello della sacralità dell’esistenza umana (di matrice cattolica e non) che a quello della qualità della vita umana principalmente di matrice laica, collocandosi così in quel paradigma bioetico della ‘terza via’ che annovera tra i suoi esponenti più importanti Engelhardt Jr.[19], Jonas[20] e Küng[21]. Peculiarità di questo Documento è quello di aver arricchito la nozione di dignità dell’esistenza umana con quella di ‘responsabilità’: la dignità richiede responsabilità, come riconoscimento della finitezza propria della vita umana. Sia il paziente che il personale medico sanitario devono essere in grado di riconoscere quando non ci sono più armi per lottare contro una malattia che avanza a passo rapido sottraendo inesorabilmente contenuto a quella vita biografica che prima conferiva dignità a quella esistenza. Solo da questo riconoscimento, come atto responsabile di custodia della vita umana che può scaturire quel gesto di fratellanza cristiana universale, capace di liberare l’uomo dalle sue sofferenze, per cui la fine può coincidere con l’inizio della vita.

NOTE

[1] Cfr. E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Una biografia, Queriniana, Brescia 20043.

[2] Cfr. Commissione Bioetica delle Chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, “E’ la fine, per me l’inizio della vita”. Eutanasia e suicidio assistito : una prospettiva protestante, Documento n.18. https://www.chiesavaldese.org/documents/eutanasia_doc18.pdf.

[3] Cfr. Gruppo di lavoro della Tavola Valdese sui problemi etici posti dalla scienza, L’eutanasia e il suicidio assistito, Documento 3, https://www.chiesavaldese.org/documents/eutanasia.pdf.

[4] Cfr. C. Cupelli, Il Caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nell’autodeterminazione della morte, “Diritto penale contemporaneo”, edizione online, 3 dicembre 2018, https://www.penalecontemporaneo.it/d/6357-il-caso-cappato-l-incostituzionalita-differita-e-la-dignita-nell-autodeterminazione-alla-morte.

[5] L’art.2 recita così: “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla Legge 15 marzo 2010, n. 38. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.

[6] La legge 219 del 22 dicembre 2017 contiene le cosiddette “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Tra i contenuti affrontati: art. 1, il consenso informato; art.2, la terapia del dolore e la sedazione profonda continua; art. 3, il consenso informato in caso di pazienti minorenni o incapaci di intendere e di volere; art. 4, le disposizioni anticipate di trattamento (DAT); art.5, la pianificazione condivisa delle cure; art. 6, normativa transitoria; art.7 clausola di invarianza finanziaria; art. 8, vincolo di relazione annuale al Parlamento fornita dalle singole regioni italiane per mostrare lo stato di applicazione della legge.

[7] Cfr. V. Erasmo, Il caso di Marina Ripa di Meana e il diritto alla sedazione profonda per non soffrire, MicroMega online, 9 gennaio 2018, https://temi.repubblica.it/micromega-online/il-caso-marina-ripa-di-meana-e-il-diritto-alla-sedazione-profonda-per-non-soffrire/ .

[8] Cfr. V. Erasmo, Fine vita, l’impegno delle comunità cristiane minori per il diritto a morire con dignità, MicroMega online, 23 marzo 2017, https://temi.repubblica.it/micromega-online/fine-vita-limpegno-delle-comunita-cristiane-minori-per-il-diritto-a-morire-con-dignita/.

[9] A tal proposito, è doveroso un focus sull’esempio più estremo europeo, quale quello dei Paesi Bassi, in cui il Prof. Verhangen ha pubblicato insieme Sauer, il The Groningen Protocol-Euthanasia in Severly Ill Newborns, “New England Journal of Medicine”, Mass Medical Society, 2005, nel quale sono indicate le procedure da adottare e rispettare al fine di praticare l’eutanasia un neonato o un bambino. Tuttavia, il Parlamento ha approvato sì un regolamento ispirato al protocollo, al fine di liberare il personale medico dal rischio di processo per omicidio, ma non è mai diventato ufficialmente legge. Entro questo protocollo, tre tipologie di pazienti pediatrici possono rientrare in quella casistica per la quale è lecito praticare l’eutanasia: pazienti senza speranza di vita, dipendenti dalle cure intensive o affetti da generiche, ma insopportabili sofferenze tali da compromettere la qualità della vita, definizione giustamente accusata di eccessiva vaghezza dalla comunità scientifica. I dati statistici ufficiali mostrano come sia stata praticata solo in cinque casi dall’approvazione del regolamento, seppur ci possono essere stati casi non ufficializzati rispetto a questa pratica.

[10] Cit. Commissione bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia, “E’ la fine, per me l’inizio della vita” Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva protestante”, Documento 18, punto 2.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid, punto 6.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Cfr. D. Bonhoeffer, Etica, trad.it A. Comba, Bompiani, Milano, 1983.

[18] Commissione bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi in Italia, “E’ la fine, per me l’inizio della vita”, cit., punto 7.

[19] Cfr. H. T. Engelhardt Jr., Manuale di bioetica, trad.it S. Rini, il Saggiatore, Milano 1999.

[20] Cfr. H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, trad.it P. Becchi, A. Benussi, Biblioteca Einaudi, Torino 1997.

[21] Cfr. H. Kṻng, Della dignità del morire. Una difesa della libera scelta ,trad.it A. Corsi, V. Rossi, BUR Rizzoli, Milano 2010.
(20 marzo 2019)






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