Furio Colombo e Sandra Amurri vincono in Cassazione contro Arcibaldo Miller
“I giornalisti, da oggi, sono un po’ più liberi di raccontare gli ‘scheletri nell’armadio’ di chi riceve un incarico politico, anche quando si tratta di magistrati ‘in carriera’ incappati, in passato, in procedimenti penali e disciplinari dai quali sono usciti indenni”. Così l’Ansa commenta la sentenza della Cassazione con cui è stato accolto il ricorso con il quale l’ex direttore dell’Unità Fulvio Colombo e la giornalista Sandra Amurri hanno contestato la condanna – inflitta loro dalla Corte di Appello di Roma nel 2010 – a pagare 50 mila euro per risarcimento danni da diffamazione in favore dell’ex magistrato Arcibaldo Miller, chiamato al ministero di Via Arenula nel 2002 come ‘capo’ degli ispettori dal Guardasigilli Roberto Castelli, riconfermato dal ministro Mastella, Governo Prodi, e dal successivo Governo Berlusconi. Costretto alle dimissioni dallo scandalo P3 su sua richiesta è stato riammesso in ruolo dal Csm ed oggi è pg della Corte d’Appello di Roma.
“Nell’articolo incriminato firmato dalla Amurri nel maggio 2002, e ora scagionato” continua la nota ANSA “si criticava l’opportunità di tale nomina in quanto Miller in precedenza era stato sottoposto a vari procedimenti penali e disciplinari conclusisi senza condanne”. Fatti che riguardavano rapporti con camorristi risalenti a quando Miller era pm anticamorra a Napoli.
“Secondo la Corte di Appello, riferire queste vicende di Miller, ‘non aveva giustificazione alcuna se non evidenziare in senso deteriore la personalità del soggetto" ed insinuare nei lettori il dubbio che fosse stato nominato ispettore per "vendicarsi" dei colleghi che lo avevano inquisito. Inoltre la cronista, per la Corte di Appello, aveva sbagliato a dilungarsi su questi fatti antichi e avrebbe dovuto limitarsi a "richiamarli genericamente". Questo ragionamento è stato bocciato dalla Cassazione che – con la sentenza 4931 depositata il 12 marzo, presidente Giovanni Petti, relatore Marco Rossetti – giudica questa motivazione "gravemente viziata sul piano della esaustività, su quello della logica e su quello della coerenza. Che un giornalista” spiega la Suprema Corte “richiami fatti lontani nel tempo, infatti, non solo è circostanza che non viene in rilievo ai fini della continenza verbale, della verità della notizia o dell’interesse pubblico alla sua divulgazione, ma anzi costituisce diligente adempimento dei doveri di chi fa informazione. Se historia magistra vitae, l’informazione e la sua completa esaustività non lo sono meno, e nella valutazione del rispetto dei limiti del diritto di critica vi sarebbe da dolersi piuttosto di un deficit di informazioni, che del suo contrario. Non meno incoerente (nonché, in questo caso, anche illogica) rispetto all’oggetto del decidere è l’affermazione secondo cui la giornalista, nell’esprimere la propria opinione su Arcibaldo Miller, non fu "neutra".
La neutralità è requisito che può esigersi dal giornalista che riferisce fatti, non da quello che formula giudizi di critica politica. Non solo, infatti, qualsiasi giudizio politico di per sé non può essere neutro, ma anzi l’opinionista politico, una volta correttamente dichiarata quale sia la propria ideologia di partenza, ha il preciso dovere di non essere neutro, posto che in un ordinamento democratico è proprio l’alternarsi di tesi ed antitesi, nel libero dibattito sui mezzi di informazione, che consente al lettore di raggiungere una nuova e più esauriente sintesi.
Per i fini che qui rilevano, dunque, l’ascrivere ad un giornalista di non essere stato "neutro" nell’esprimere delle opinioni è una motivazione incoerente, perché da un giornalista d’opinione può esigersi di non essere mendace e di non indulgere al turpiloquio, non di essere "neutro”. L’esimente dell’esercizio del diritto di critica viene infatti meno quando il giornalista riferisca fatti non veri, propali notizie prive di interesse per la collettività, ovvero usi un registro verbale immoderato. La violazione di quest’ultimo limite, poi, può sussistere sia nel caso di ricorso al turpiloquio, alla denigrazione gratuita, al vilipendio; sia nel caso di insinuazioni maliziose o suggestive, tali da lasciar intendere al lettore la verità di fatti inesistenti, o l’inesistenza di fatti v’eri: ovvero, per dirla col Poeta, quando "de’ suoi detti il vero da chi l’udiva in altro senso è torto”.
Nel caso di specie non si è fatta mai questione della verità delle notizie riferite dall’Unità, né dell’interesse pubblico alla loro conoscenza. Nemmeno la Corte d’appello ha rilevato la violazione del limite della continenza verbale. La Corte d’appello ha, in definitiva, ritenuto "denigratorio" il mero fatto di dar conto che un magistrato, nominato ispettore ministeriale, era stato in precedenza assoggettato a procedimenti penali e disciplinari: affermazione che costituisce di per sé un’autentica censura al diritto di critica e di cronaca".
Con queste motivazioni, e annullando con rinvio la condanna risarcitoria, la Suprema Corte ha disposto che nell’appello bis si tenga conto del seguente principio di diritto: "non lede l’onore altrui il giornalista che, per esprimere un giudizio negativo sul conferimento di un incarico politico, riferisca di procedimenti penali e disciplinari cui in passato venne sottoposta la persona incaricata, se i fatti riportati siano veri, il tono non sia offensivo e si dia correttamente conto dell’esito assolutorio di quei procedimenti".
Nel caso in questione, osservano gli ‘ermellini’, la Corte di Appello "ha da un lato ammesso la liceità della critica, e dall’altro ha ritenuto ‘denigratoria’ l’esposizione troppo dettagliata delle ragioni con le quali la giornalista aveva inteso sorreggere il proprio giudizio". "Il che vuol dire – prosegue il verdetto – negare nella sostanza quanto si afferma in teoria: se infatti la critica politica per esser lecita ha da esser motivata, censurare un giornalista per avere motivato la propria critica significa di fatto negare il fondamento della critica stessa". Per i supremi giudici, "così ragionando, non si uscirebbe dall’alternativa: se una critica non è motivata essa è gratuita e perciò denigratoria; se una critica è troppo motivata essa sarebbe ugualmente denigratoria"."Tale ‘reductio ad absurdum’ rende evidente il vizio logico da cui ha preso le mosse la sentenza impugnata, e cioè ritenere denigratorio impiegare troppi particolari per spiegare le ragioni della propria critica politica", conclude la Cassazione.
(15 marzo 2015)
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