Gli insegnati di religione cattolica sono privilegiati anche economicamente

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di Maria Mantello

Non solo sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dallo Stato italiano, nonostante siano reclutati dal Vaticano. Non solo potranno andare ad insegnare anche altre materie. Ma percepiscono anche uno stipendio superiore a quello degli altri docenti, sia da precari che una volta in ruolo. Questi particolari "insegnanti di Dio", infatti, sono i soli ad avere un incremento biennale sullo stipendio pari al 2,5%, per gli anni di incarico annuale su nomina dell’ordinario diocesano, e gli unici a vederselo computato interamente una volta diventati stabili.
Ricordiamo che la questione degli insegnanti di religione cattolica si è creata nel nostro Paese col Concordato fascista del ’29. Da allora, si è andata configurando una categoria particolarissima di docenti designati dalla Chiesa Cattolica, ma pagati dallo Stato, quindi con i soldi di tutti gli italiani. Questa situazione, continuata invariata con l’avvento della Repubblica, è stata ribadita nel 1984 in occasione della revisione del Concordato dall’allora capo di governo Bettino Craxi, desideroso d’ingraziarsi una Chiesa cattolica in declino di consensi nella società civile.
Col Concordato dell’ ’84, l’insegnamento della religione cattolica perdeva però quella funzione di "coronamento dell’istruzione" riconosciutagli (almeno formalmente) dal regime fascista, per diventare facoltativo. Da allora, nonostante e contro l’opera di ministri e funzionari statali, più ossequiosi al Vaticano che alla laicità dello Stato, il principio della facoltatività si è definitivamente affermato, anche se è stato necessario per questo – nell’ ’89 e nel 91 – il pronunciamento della Suprema Corte Costituzionale, che ha finalmente stabilito che quanti non volessero avvalersi dell’insegnamento della “Religione” non fossero costretti a frequentare "materie alternative" o a "studiare individualmente" durante l’ora in cui altri compagni di classe usufruivano dell’insegnamento religioso. Tuttavia, le azioni di favoreggiamento dei nostalgici della Religione di Stato non sono state mai dismesse, e ancora oggi capita di dover sprecare energie contro i velleitari tentativi di far valere l’insegnamento religioso per determinare promozioni e bocciature o per le attribuzioni di punteggio del credito scolastico in occasione degli scrutini finali.
Essendo facoltativo l’insegnamento della religione cattolica, la quantità dei docenti chiamati ad impartirlo è legato alle richieste di chi se ne avvalga, e poiché per prevedere la presenza di un insegnante di religione può bastare anche un alunno per classe, appare chiaro come il numero di questi docenti sia svincolato dal rapporto insegnanti-alunni valido per tutti gli altri docenti della scuola statale che hanno classi di circa trenta studenti. Il mercato del lavoro degli insegnanti di “Religione” allora è rimasto abbastanza stabile, nonostante siano diminuiti, in alcune realtà anche sensibilmente, il numero degli studenti “avvalentisi”. Un mercato che è tutto nelle mani della Chiesa romana perché lo Stato italiano, come abbiamo detto, accorda al Vaticano il privilegio di designare gli insegnanti di religione. Così non il diritto italiano, ma quello canonico regola la materia:
"All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo di vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza episcopale emanare norme generali in questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su esso" (Diritto Canonico, canone 804)
"L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. .È diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedono motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi" (Diritto Canonico, canone 805).
Pertanto, l’insegnante di religione cattolica diviene un "prescelto" solo se completamente organico alla ideologia della Chiesa, che ne controlla “dottrina e costumi”.
Un principio questo, che non ha subito variazione alcuna nella legge sull’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica approvata il 15 luglio 2003, in virtù della quale lo Stato italiano, non solo continuerà ad obbedire a quanto la Chiesa decide, ma addirittura dovrà garantire che questo personale docente assai particolare vada ad insegnare materie diverse dalla religione cattolica. Il meccanismo introdotto dalla legge, infatti, prevede che qualora il Vescovo competente territorialmente ritenga questi insegnanti, a sua insindacabile decisione, non più adatti all’insegnamento cattolico, potrà esigere che vengano rimossi, ma poiché essi sono ormai a tutti gli effetti titolari di un contratto a tempo indeterminato con lo Stato, andranno a coprire le cattedre delle materie obbligatorie per tutti, alle quali gli altri docenti di ruolo hanno avuto accesso per le vie regolari (selettivi concorsi a cattedra, titoli, abilitazioni…). Vale appena ricordare, che molti dei docenti di religione cattolica non sono neppure laureati.
Si è introdotto, così, un vero e proprio canale di reclutamento del personale della scuola parallelo a quello Statale, per accedere al quale bisognerà essere "eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana". Un forte condizionamento etico, dunque, in totale contraddizione con i principi Costituzionali che garantiscono libertà di pensiero e di coscienza, nonché uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Inoltre, a voler pensare malignamente: ogni anno la Chiesa potrebbe decidere di esigere la rimozione dei propri insegnanti per incaricarne altri, costringendo così lo Stato a ricollocarli.
A questo punto il reclutamento del personale della scuola sarebbe sempre più nelle mani della Chiesa con la conseguente clericalizzazione di tutte le istituzioni scolastiche.

(23 maggio 2008)



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