Il governo nega i registri dei biotestamenti
Pur non avendo avuto ancora modo di leggere direttamente la circolare, da quanto abbiamo letto dai lanci d’agenzia e dalla stampa on-line, apprendiamo con vivo stupore che ben tre Ministri si sono scomodati per diramare una circolare che non ha nessun fondamento giuridico.
Ribadiamo che il Comune che istituisce il registro dei testamenti biologici non deborda in nessun modo da quelle che sono le sue competenze: al Comune compete il compito, delegatogli dallo Stato, di fornire servizi alle persone. Il registro consiste nell’autenticazione, registrazione e conservazione, da parte di un Ufficio del Comune delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle persone interessate. Semplici atti amministrativi sulla base di quanto previsto dall’art. 76 del dpr 445/2000. Nelle dichiarazioni il dichiarante afferma di avere steso il proprio testamento biologico, di avere nominato un proprio fiduciario. Copia delle DAV – dichiarazioni anticipate di volontà – possono essere depositate presso l’Ufficio del registro a garanzia della volontà del dichiarante.
Il Comune non entra nel merito del contenuto delle DAV ma, con il registro riempie un vuoto di tipo amministrativo che è, a ben vedere, l’unico vuoto esistente poiché nel nostro ordinamento non esiste un vuoto normativo sull’autodeterminazione terapeutica che è un diritto costituzionalmente garantito dall’art.32, diritto che è stato confermato ed acclarato ormai da numerose sentenze della Magistratura a partire dalle sentenze dell’ottobre 2007 sui casi Welby ed Englaro fino alla sentenza 438 del dicembre 2008 della Corte Costituzionale, senza dimenticare i decreti di nomina di amministratore di sostegno del Giudice tutelare Guido Stanzani del tribunale di Modena.
Ribadiamo: lo strumento del registro delle DAV è assolutamente legittimo e si inserisce nel nostro contesto legislativo. Diciamo meglio è un’attività del Comune pienamente legittima e anzi doverosa, è un servizio che è compito degli Enti locali rendere disponibile. Si risponde così anche alla richiesta dell’Ordine dei medici che, nel loro codice deontologico all’ art.38 “Autonomia del cittadino e direttive anticipate di trattamento” prevedono che il medico debba tener conto di quanto precedentemente espresso dalla persona in merito alle terapie purché certo e documentato. Il registro comunale questo fa: dà certezza di data e di firma alle DAV a garanzia della volontà delle persone e a tutela dei medici che quella volontà intendono rispettare.
Oggi più che mai invitiamo vivamente i Comuni che non hanno ancora provveduto a fornire questo servizio ai loro cittadini a farlo al più presto poiché per difendere il diritto e la Costituzione non è mai troppo presto. Quanto al coraggio civile che occorre in certe battaglie invitiamo tutti a leggere la testimonianza del Sindaco di Udine Furio Honsell con cui si chiude il bellissimo libro “Gli ultimi giorni di Eluana” di Amato De Monte e Cinzia Gori che saranno a Modena il 23 novembre alle ore 17,15 per presentarlo presso l’Aula Magna della Facoltà di lettere e filosofia. Evento organizzato da LiberaUscita unitamente al Comitato Articolo 32 di cui LiberaUscita fa parte.
Maria Laura Cattinari, presidente di LiberaUscita
(22 novembre 2010)
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