Un Presidente ancien régime
Franco Cordero
, da Repubblica, 18 gennaio 2013
La Consulta spiega perché abbia accolto il ricorso con cui il Quirinale chiedeva la distruzione occulta dei nastri d’un dialogo in quattro puntate: l’ex ministro, ora imputato quale falso testimone sui torbidi rapporti Stato-mafia, invocava soccorsi sotto banco; e in un contesto simile il Presidente (d’ora in poi P.) agisce extra funzioni. L’intercettato non era lui ma l’interlocutore, quindi ascolto legittimo (nessuno se l’aspettava nella rete acustica): e ritenendo inutili i nastri, gl’indaganti contavano d’obliterarli; il quale epilogo richiede un provvedimento del giudice in contraddittorio. Motivare la conclusione affermativa era
exploit proibitivo.
Se sia riuscito, lo vede ogni lettore esperto. Nell’ordinamento italiano le norme preesistono alla decisione, enucleabili dalle fonti. Qui sono due i testi. Secondo l’art. 90 Cost. il Presidente non risponde degli atti d’ufficio, esclusi tradimento e attentato alla Costituzione: nemmeno una sillaba sul segreto vocale; che «la persona del Re» fosse «sacra e inviolabile», era l’art. 4 dello Statuto albertino. L’art. 7, cc. 2 e 3, l. 5 giugno 1989 n. 219, poi, ammette intercettazioni dirette e misure coercitive nei confronti del sospeso dalla carica. Tutto lì. Mancano previsioni esplicite. Vero, ammette la Corte. Ma l’esegesi letterale è «metodo primitivo». Sentiamo quale sia l’evoluto. Aristotele lo chiamava petitio principii: dare per vero quel che va provato. Viene così comoda. Antoine Arnauld e Pierre Nicole (Logique ou l’art de penser, Paris 1662, III, XIX, 2) ne citano una che Galileo imputa allo stesso Aristotele: è natura delle cose pesanti tendere al centro dell’universo; e consta sperimentalmente che tendano al centro della terra; dunque, la terra è centro del cosmo. Storditi dall’onda verbale, spesso i disattenti cadono nell’imbroglio.
I motivanti s’alzano a volo: P. modera, stimola, avvia, consiglia, influisce, discreto persuasore (memorabili gl’insistenti inviti alle «larghe intese», quando Re Lanterna tosava l’Italia); impersona l’unità nazionale, non solo nel senso geografico ma in quello d’una armoniosa coesione; intesse equilibri e raccordi (vedi l’apporto tra le quinte in due leggi che B. s’affatturava cercando l’immunità, dichiarate invalide).
Qualcosa d’analogo avviene nelle fantasmagorie raccolte da James Frazer, Il ramo d’oro: se il re starnuta, trema la terra del regno; il benessere collettivo gli costa fatiche erculee. Questo nesso implica carismi indefinibili, esperiti nell’ombra perché trapelando l’atto nuocerebbe al corpus mysticum; ad esempio, è fisiologico che P. intervenga sub rosa in singoli casi processuali, senza interferire, beninteso: discorso nient’affatto plausibile, anzi vistosamente falso; interventi simili sanno d’abuso.
Formulata la petitio, il resto segue facile: un conto è essere sottoposti a controllo telefonico, altro incapparvi su linee sospette; la differenza spiega i diversi regimi ma i quirinalisti se ne disfano in due battute, avendo postulato una «protezione assoluta», data la quale i due casi s’equivalgono; senonché lì stava il punto in cui scavare. Effusioni esclamative non sono argomenti. Delineata l’augusta figura umbratile-aracnoide, un ragno nella tela, salta fuori l’idea che tale poliforme lavorio implichi spazi assolutamente riservati: gl’interna corporis non ammettono occhi né orecchie profani; perciò sarebbe distrutto anche il reperto fonico da cui risultino atti delittuosi non inquadrabili nelle funzioni (ammissibili, invece, testimoni e documenti, come mai?: l’attuale Capo dello Stato pretende addirittura d’essere immune, finché dura la carica). La Corte canta una mistica dei carismi presidenziali volando sopra i testi; e una fiorente retorica maschera male i sentori regressivi; s’era persino detto che dopo questa decisione ognuno sia più libero di quanto fosse, e simili giaculatorie. L’arcano quirinalesco è tutto fuorché connaturato alla dialettica democratica, sa d’ancien régime.
In una visione moderna e laica (conforme al testo, letto senza contorcimenti) al Presidente non servono scudi immunitari oltre quanto dispone l’art. 90; mai se n’era sentito il bisogno nei sessantacinque anni della Carta; né la questione sarebbe esplosa senza la gaffe coperta da un rimedio ancora meno felice.
Veniamo al quid agendum.
I reperti vanno distrutti senza che le parti vi mettano becco, in ermetico segreto, stabilisce la Corte ma, inteso così, l’art. 271 risulta invalido. Erompono i paradossi: la norma evocata è fantasma, mancando ogni previsione ad hoc; tre esplicite impongono il contraddittorio. Vediamole: art. 24 Cost.: la difesa, «diritto inviolabile », va in fumo dove siano ridotte in cenere le prove da cui risulta innocente l’imputato o addirittura l’irrevocabilmente condannato; prima del rogo deve potervi interloquire. Art. 111: il processo penale esige un pieno contraddittorio (c. 2); e c. 4, sul come sia formata la prova. Art. 112: l’azione obbligatoria perde tale connotato quando sparisca il materiale fonico relativo a fatti perseguibili svelati da P. Esiste una sola via d’uscita, che il giudice sollevi la questione investendo la Corte: dica se e come l’art. 271, amputato del contraddittorio, sia compatibile con i predetti. Tre norme positive, incontrovertibili, smentiscono un fantasma normativo.
Sbaglia chi dica: rispondono già i motivi della sentenza; lì non se ne parla. L’oggetto deciso era un conflitto Quirinale-Procura: la Corte l’ha risolto a favore del Colle, indicando la norma applicabile nell’art. 271; ma letto a quel modo, viola la Carta; è res iudicanda nuova. A proposito d’effetti paradossali, cos’avverrebbe se conversando con l’intercettato, P. parlasse del colpo di Stato al quale lavora?
(18 gennaio 2013)
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