Lo Stato dell’innocenza
Giuseppe Panissidi
Vent’anni fa, mentre la magistratura, svegliandosi di colpo ma non casualmente, svegliava il nostro Paese da un “lungo sonno”, popolato da cieche illusioni e tenaci complicità, Martin Scorsese, da par suo, ci regalava ancora grande cinema. “L’età dell’innocenza” è una luminosa riscoperta di un celebre romanzo di inizio novecento, nel quale però l’”innocenza” del titolo esprime poco più che una metafora letteraria. Essa, infatti, esibisce i tratti propri dell’insipienza e del conformismo beota dell’universo sociale moderno. In tema, un’opzione largamente indisponibile, la rottura ossia delle convenzioni sociali, talmente intrise di indecenza e contraddizioni, da esigere il salutare “smascheramento” caro, tra gli altri, a Friedrich Nietzsche.
Ora, le breaking news battono un nuovo caso di (questa sì) anti-politica. Un ex potente, Giulio Tremonti, risulta sottoposto a indagini formali in ordine al delitto di corruzione. Giusto per cambiare, si dirà con ironica rassegnazione. Bisogna invece auspicare, e senza esitazione, che l’ipotesi investigativa arrivi a cadere, che non nuotino altri pesci nel mare della negatività. In caso contrario, sarebbe davvero arduo comprendere quali misteriose pulsioni o sindromi esistenziali potessero mai indurre questo particolare indagato, notoriamente ricco e influente, a correre rischi tanto gravi per appropriarsi di vantaggi indebiti (e inutili).
E tuttavia, il profilo più intrigante della vicenda risiede nella consueta stimmung della reazione universale alla notizia. Come sempre in simili circostanze, anche stavolta si è levato il coro nazionale di salvaguardia democratico-giuridica, intonando il peana della “presunzione d’innocenza”. Un monotono refrain, convenzionale e retorico che, al di là del rito e del caso che occupa, di fatto e di norma cela un alibi preventivo e farisaico, magari per restare al proprio posto, circondati con passione dalla comprensione e da una solidarietà democratica ecumenica, su “per li rami”, dal marciapiede fino (et pour cause) ai vertici dello Stato.
“Presunzione d’innocenza”, appunto, fino a condanna irrevocabile. Anzi, in molte versioni di sublime politeia ed etica istituzionale, le cui meraviglie non ci stupiscono più, innocenza tout court.
Invece, vorremmo essere stupiti. Poiché, sul presupposto di un “Diritto” immaginario, e in presenza disarmante di profonde torsioni dei diritti reali, cioè poi del Diritto, lo Stato costituzionale di diritto s’inabissa sotto i nostri occhi, tra gorghi confusionali devastanti per le menti e le coscienze. Anche nel linguaggio, “casa del pensiero” e, non di rado, del desiderio.
La realtà è sostanzialmente diversa. Nel nostro ordinamento costituzionale non vige il principio della “presunzione d’innocenza”, bensì quello della “presunzione di non colpevolezza”. Un altissimo principio di Civiltà: l’imputato non può essere considerato colpevole fino a prova contraria e definitiva. Ma che è tutt’altro dalle mistificazioni parolaie e strumentali che ci ammorbano.
La Costituzione, all’art. 27, sancisce che <l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva>. L’indagato/imputato, insomma, non può essere assimilato al colpevole fino alla condanna definitiva. La quaestio dell’innocenza, “peccato senza rimorso”, secondo Leopardi, sembra più pertinente al candore della scuola materna, se Freud lo consentisse. Ovvero, ai martiri dei valori, di ciò che conta per noi, come il Diritto, la Giustizia e la Libertà, in ogni espressione, senso e significato. Di certo, qui è solo un mantra, privo di valore semantico-giuridico e, perciò, penosamente fuori argomento. A rigore, la grammatica dell’innocenza, pur “presunta”, implicherebbe non solo il divieto di anticipare la pena, ma anche l’applicazione di misure cautelari. Nei confronti di un cittadino, di cui si debba presumere l’”innocenza”, un insuperabile divieto logico-giuridico inibirebbe l’adozione di misure preventive, sia pure a scopo di cautela. Neppure se egli fosse raggiunto da prove schiaccianti, anzi, neppure se reo confesso.
Per queste palesi e tassative ragioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. 124/1972, statuisce che la disposizione in parola va interpretata nel senso che l’imputato non deve essere considerato né innocente, né colpevole, ma soltanto “imputato”. Sicché, posta la “presunzione di non colpevolezza”, per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli sia il responsabile del reato. Se la prova manca, è insufficiente o contraddittoria, il giudice deve emettere sentenza di assoluzione. E, nei sistemi giuridici democratici, l’onere della prova spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale dai magistrati del pubblico ministero. Non vi sono, pertanto, né innocenti, né, d’evidenza, colpevoli a priori, bensì soltanto “non colpevoli” in attesa di pronuncia, stante la “pretesa punitiva” dello Stato-comunità, che innerva il principio di obbligatorietà dell’azione. Fino a rottamazione prossima ventura, alla formalizzazione, si spera e si prevede, di un… principio di immacolatezza. Non possiamo farci mancare nulla, innocenza “oblige”. L’innocenza è obbligatoria, nella traduzione del Totò nazionale e, ora, con certi chiari di luna, del soi-disant “partito della nazione”. Al riguardo, non si può di sicuro ascrivere al caso che alcuni eminenti giuristi preferiscano la locuzione “considerazione di non colpevolezza”. Proprio perché il termine rispetto al quale viene istituito il riferimento è la “colpevolezza”, che lo Stato deve dimostrare con tutte le garanzie del “giusto processo”, naturalmente, e “in nome del popolo”. Non già l’”innocenza”, lemma sublime, e però ‘inconferente’ e allotrio rispetto a questo peculiare dominio dell’essere.
Fino all’esito del processo penale, dunque, che è “già mezza pena”, secondo Carnelutti, e in una prospettiva rigorosamente costituzionale, l’asserzione che l’imputato è un “presunto innocente” appare contraddittoria, distorsiva e fuorviante, per quanto indubbiamente…confortevole. Affermare che l’imputato non può essere “considerato colpevole” significa, invece, annettergli uno status giuridico sensato e coerente, non meramente linguistico, assai diverso da quello che comunemente si crede. E si ha l’interesse (immancabilmente) trasversale a far credere.
Certamente, l’operatività del principio di “non colpevolezza” impedisce di attribuire provvisoria esecutività alle sentenze di pri
mo o di secondo grado, sebbene, come è stato spesso rilevato, il principio si debba storicamente inquadrare nel vecchio schema del processo inquisitorio, previsto dal codice Rocco del 1930, che limitava drasticamente il diritto di difesa e il “favor libertatis”, in conformità al principio “in dubio pro re publica”.
Eppure, la “presunzione di non colpevolezza” risale al pensiero e alle opere di Pietro Verri e Cesare Beccaria. Del quale ultimo questo (improbabile) Paese non ha, purtroppo, né la voglia, né l’interesse a ricordare il secondo centenario. Chissà, forse anche per il timore di apparire grottesco. Si sa, quel mattacchione onorava i valori sovrani del Diritto e della Giustizia, quisquilie che ispirarono la breve ma intensa stagione della Resistenza, fino alla Magna Charta repubblicana. L’espace d’un matin. La presunzione di non colpevolezza, poi, nascerà negli ordinamenti di tradizione anglosassone, o di “common law”, nei quali però la libertà personale dell’imputato è stata sempre così ben tutelata, che la garanzia di una “presunzione” siffatta è sembrata addirittura superflua. In quegli ordinamenti, difatti, nel processo penale, “lo Stato e il popolo contro” pronunciano verdetti di “non colpevolezza”, non di “innocenza”. Come regola di trattamento dell’imputato, essa appartiene invece all’esperienza europeo-continentale di matrice illuministica e alla rivoluzione francese.
Questo il limpido approdo di un iter travagliato che impegnò a fondo i nostri Costituenti, fino a quando, d’intesa con Aldo Moro, Giovanni Leone risolutamente ebbe a dichiarare: “La Commissione si è posta, con sano criterio di equilibrio, nel giusto mezzo (…) perché mentre il principio d’innocenza era di natura romantica, il principio attuale costituisce un’espressione di alcune esigenze concrete”. Lo stesso Tupini, presidente della I sottocommissione, che in un primo momento aveva approvato la formula della “presunzione d’innocenza”, finì con l’aderire a questa seconda interpretazione, sostenendo che “con quella modifica letteraria ci si è preoccupati non già di mettere a punto un più prudente dosaggio politico della garanzia, quanto di evitare che il principio fosse riproposto con una dizione di nuovo esposta alle antiche accuse di illogicità tecnico-giuridico”.
Benché comprensibile, l’atteggiamento generale di insoddisfazione, sia da parte di molti studiosi, sia da parte della dottrina processual-penalistica, sia dalla fitta moltitudine degli “interessati”, confligge con i vari tentativi di rivalutare la portata dell’art. 27 della Costituzione e di sottolinearne lo spirito di garantismo costituzionale.
Di fatto, abbiamo ‘introiettato’ il vezzo di valutare ed esprimere in chiave “romantica” (Leone) la posizione dei cittadini sottoposti alla giurisdizione penale. Mantra di “presunti innocenti”, spesso destinati, da un sistema di democrazia giuridica pericolosamente stravagante, a rimanere tali vita natural durante. E in questa veste, candida e candidante, a occupare gangli vitali nella scala dei poteri (non solo pubblici), le stesse istituzioni, sempre più in alto. Dove lor signori vengono frequentemente riconvertiti, previa rimozione ‘tattica’ da precedenti e inferiori posizioni, nelle quali non hanno causato danni… ‘sufficienti’, evidentemente.
Per la serie: il fumo negli occhi. Per aspera ad astra, come si suol dire, con un doveroso omaggio al mitico azzeccagarbugli.
E’ lo Stato dell’innocenza, bellezza! L’innocenza. E tu non ci puoi fare niente. Niente. Nel mare nostrum della corruzione di sistema e nel Paese più cattolico del globo terracqueo. Stranezze di un unicum.
Rimane, sullo sfondo, una domanda, sana “scuola del sospetto”. Questo Stato dell’innocenza non vuole, per caso, suggerire, in modo subdolo e surrettizio, diciamo pure subliminale, la propria… innocenza? Presunta? Magari con l’aiuto di “una stampa cinica e mercenaria, che prima o poi, creerà un pubblico ignobile”. Prima o poi, paventava Joseph Pulitzer. Ma era tanto tempo fa.
(1 novembre 2014)
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