Nazareno e dintorni. A rieccolo
Giuseppe Panissidi
La procura della Repubblica di Milano, all’esito delle investigazioni preliminari del Ruby ter, si appresta a chiedere il processo per l’ex cavaliere “nazareno”. Il reato ipotizzato, uno dei più gravi (e ripugnanti) del nostro ordinamento giuridico, si riferisce alla “corruzione in atti giudiziari”. Altro finanche dalla squallida “tratta di senatori”, operazione che ben si addice o, comunque, non confligge con le dinamiche “istituzionali” di un parlamento di nominati, fertile terreno di pervasiva “cultura della corruttela” – quanta “cultura”: il Belpaese… trabocca – pur dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Un’istituzione, ossia, che, restando in piedi soltanto in virtù del (comodo) principio dottrinale della “continuità dello Stato”, continua – in modo solo formalmente legittimo – a sfornare esecutivi a go-go senza il ricorso alle urne. A fronte della Grecia, quasi una nostra sorella, benché ultimo chiodo del carro democratico ed economico europeo, epperò capace di indire un referendum in poche ore, ancorché costretta da un’emergenza epocale, nello stile e nello spirito della tragedia classica.
Qui, ora, si versa in tema di corruzione di testimoni, e non già in riferimento a un processo qualsiasi, bensì e proprio a quel processo per concussione e prostituzione minorile, nel quale l’ex “nazareno” è stato (felicemente) assolto.
In breve. Se le accuse, in testa all’ufficio del pubblico ministero costituito presso il giudice penale di Milano, si rivelassero fondate, effetti devastanti non potrebbero non riverberarsi in feed-back sulla precedente, controversa e controvertibile assoluzione. Controversa fino al punto che un alto e integro magistrato, all’esito del giudizio assolutorio dell’impugnazione, si scrollò di dosso la toga, come se essa gli provocasse un insopportabile… imbarazzo. Senza che, peraltro, un democraticissimo capo di Stato, in servizio permanente effettivo, nonché presidente del CSM – un po’ meno “migliorista” che nei suoi anni ruggenti – abbia sentito il minimo bisogno di… approfondire, come, invece, si era precipitato – mobilitando addirittura la Consulta – ad approfondire la condotta della procura di Palermo, in merito a certe fortuite (ma interessanti) intercettazioni della sua voce maestosa.
Ora, poiché le sentenze vengono emesse “in nome del popolo italiano”, l’intenso auspicio del popolo (sovrano?) sarà che, stavolta, nessun magistrato debba dimettersi, in costanza di eventuali dis-torsioni di basilari principi e valori della civiltà giuridica (e morale).
Il procuratore di Milano si dice convinto della responsabilità degli indagati, i quali debbono, comunque, essere ritenuti non colpevoli fino a sentenza irrevocabile. Egli sostiene che l’ipotesi difensiva non tiene, alla stregua di una mole imponente di materiali investigativi, idonei a formulare l’accusa e sostenerla in giudizio, ed alla connessa formazione della prova in dibattimento.
Ma qual è l’ipotesi difensiva? Presto detto: la beneficenza. Milioni di euro di liberale, evangelica magnanimità, elargiti a vantaggio dei testimoni del processo in cui era imputato il benefattore. E già, le “cene eleganti”, si sa, hanno costi elevati.
Per quanto possa sembrare stravagante, nella sintassi dello Stato costituzionale di diritto, se non surreale, non è affatto uno scherzo.
Se non che, ove mai tale assunto, cioè la motivazione della beneficenza, rispondesse a verità, si dà il caso che a quei testimoni il nazareno non avrebbe potuto e dovuto elargire alcunché, neppure a fini di beneficenza. Solo un esempio, a scopo di pura, ancorché pertinente, analogia. Il nostro sistema penalistico contempla il reato di “corruzione impropria”, che si concreta ogniqualvolta il pubblico ufficiale accetti da terzi utilità, non prima del compimento di un atto del suo ufficio che riguardi i terzi – vedi caso: un appalto – ma bensì dopo. Perciò, tale specie di corruzione si chiama “impropria”, a differenza della forma “propria”, che contraddistingue la condotta di chi accetta le dette utilità prima di compiere l’atto dell’ufficio.
La ratio logica della norma è limpida e cogente. Il pubblico ufficiale non può e non deve mai accettare alcunché, né prima, né dopo l’espletamento degli atti di competenza. Infatti, se, accettando l’utilità prima, la corruzione appare scoperta, accettandola dopo, essa, pur meno palese, sussiste comunque, perché nulla vieta di ipotizzare un accordo con l’interessato nel senso di un pagamento successivo all’atto de quo.
Da un principio siffatto, sotto il profilo logico-giuridico, discende l’elementare inferenza analogica, secondo cui in nessun caso può essere consentita la (asserita) beneficenza in favore di testimoni del suo processo da parte di un imputato, né prima, né dopo la conclusione del medesimo. Del resto, non mancano certo umani ai quali destinare l’eccesso delle proprie sostanze, gratis et amore dei, senza oscene ambiguità di sorta, e senza regiudicande penali di mezzo. Anche per evitare che qualche improbabile ruba-cuori si trasformi in una volgare… ruba-portafogli.
Certamente, l’ex premier “nazareno” non potrà più essere incriminato in ordine alle pregresse fattispecie, dalle quali è uscito indenne, se non immacolato come un giglio, comunque prosciolto. Vige, infatti, impedimento insuperabile, un sacro principio di ethos giuridico: “ne bis in idem”. Né può ascriversi al caso che il signore di Arcore abbia reagito con la seguente dichiarazione: “Ma io sono già stato assolto!”. A prescindere dal fatto che, in ordine alle presenti accuse, e connesse fattispecie legali, non è mai stato “assolto”, per la semplice ragione che non è mai stato sottoposto a giudizio, l’amico “nazareno” non si rende minimamente conto che la questione di fondo, ufficialmente, cioè giudizialmente conclusa, epperò irrisolta in punto di diritto e giustizia, dunque di nuovo in agenda quale sfondo e leitmotiv, è appunto quella… assoluzione! Non c’è un amico rottamatore, un compagno di merende “nazareno”, disponibile a sgrondargli un po’ di nebbia dal cervello?
La sua prevista incriminazione, infatti, si situa nel quadro di una res iudicanda intrinsecamente e inscindibilmente connessa con la precedente, benché lungo un’altra, laterale linea d’indagine. Tanto vero che, tra i soggetti oggi indiziati di reato, benché non ancora formalmente imputati, significativamente figura anche la funzionaria di Polizia, Giorgia Iafrate, accusata di avere dichiarato il falso, quanto alle modalità e alle circostanze dell’affidamento di Ruby a Nicole Minetti, in quella manzoniana “notte degli imbrogli e de’ sotterfugi” del mese di maggio del 2010, dopo un arresto per furto.
Ciò suggerisce l’idea intuitiva che le dimissioni del presidente del precedente collegio giudicante, che lo mondò da accuse (a dir poco) infamanti, potrebbero essere state imperativamente e sostanzialmente dettate da quella peculiare devianza, che gli ordinamenti giuridici democratici definiscono, con solenne intransigenza e alta soglia di pu
nibilità, “obstruction of justice”, intralcio al corso della giustizia.
Sia consentito, infine, a margine politico, formulare un pio desiderio. Se un tale rottamatore fiorentino – al ritorno sul pianeta-terra dal sito iperuranio in cui vegeta – avesse mai in mente un revival “nazareno”, voglia mostrarsi cortese. E, questa volta, ci sveli, anzi ci sillabi, tutti i contenuti specifici delle eventuali intese. Tutti, ‘ovviamente’, intercalando alla Boschi delle ovvietà.
E “tutto” significa e comprende ciò che non esclude ‘nulla’, se i gloriosi antenati di Tsipras ci hanno mai insegnato qualcosa.
(3 luglio 2015)
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