Pace, avvocato della Procura di Palermo: “Ma il Gip non è obbligato a distruggere quelle bobine”
Silvia Truzzi
, da il Fatto quotidiano, 6 dicembre 2012
Dice Alessandro Pace, professore emerito di Diritto costituzionale e difensore della Procura di Palermo nel conflitto di attribuzioni sollevato dal Quirinale di fronte alla Consulta: la norma citata dalla Consulta non esisteva nel luglio scorso quando fu sollevato il conflitto. E da qui partiamo.
Professore, la Corte sostiene che alla Procura non “spettava di omettere di chiedere al giudice di disporre l’immediata distruzione delle intercettazioni”.
Verissimo. Ma la Procura non l’ha fatto perché ai sensi sia dell’art. 268 cpp, sia dell’art. 271 c.p.p. – norma invocata dall’Avvocatura dello Stato e tenuta presente dalla Corte costituzionale – il gip, prima di disporre la distruzione delle intercettazioni, deve necessariamente sentire le parti in contraddittorio. Questa è l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione alla luce degli artt. 111 Cost. (principio del contraddittorio) e 24 Cost. (diritto alla difesa). La Procura di Palermo ha pienamente rispettato la normativa vigente prima del ricorso del Colle. La Corte ha invece dettato una “nuova” norma, valida nei confronti della sola Procura di Palermo (si tratta di un conflitto di attribuzioni, non di un giudizio di legittimità costituzionale di una legge), in forza della quale la Procura dovrà trasmettere immediatamente al gip la documentazione relativa alla registrazione, senza che le altre parti ne abbiano contezza, ma al solo fine di consentire al gip di ordinarne la distruzione. Tuttavia poiché il gip non è vincolato dalla sentenza della Corte, potrebbe o dar luogo al contraddittorio o sollevare la questione di costituzionalità sull’articolo 271, così come interpretato dalla Corte.
Quindi la Consulta rimprovera alla Procura di non aver voluto violare il principio costituzionale del contraddittorio.
É paradossale, ma è così.
La Corte, a proposito dell’ “immediata distruzione” cita l’articolo 271, 3° comma, cpp. Ciò significa che ha ritenuto applicabile il primo comma dell’articolo, dove si sancisce l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nei casi “non consentiti”, o il secondo comma nel quale si allude al divieto di intercettare le conversazioni avvocato-cliente, ministro di culto-fedele e così via. Qual è la sua opinione?
La mia opinione di studioso, e dico “di studioso”, è nel senso che né l’uno né l’altro comma potessero applicarsi alla specie. Non il secondo comma perché non sussiste l’eadem ratio per sostenere che nella specie vi possa essere un’analogia tra il Capo dello Stato e un avvocato e un sacerdote; ma nemmeno il primo comma, nel quale si parla di “casi non consentiti di intercettazioni”. Esiste bensì il divieto di intercettazioni “dirette” a danno del Presidente della Repubblica nell’art. 7, 3°comma, della legge 219/1989, ma non esiste nel nostro ordinamento alcun divieto d’intercettazioni indirette. Lo ha detto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 390/2007 con riferimento alle intercettazioni dei parlamentari interpretando l’art. 68 Cost. E lo si deve ripetere anche per il citato art. 7, per la semplice ragione che le intercettazioni casuali costituiscono un fatto fortuito, e i fatti fortuiti non possono essere né imposti né vietati. Se ne possono disciplinare le conseguenze, ma non i fatti in sé e per sé.
Professore, la Corte costituzionale ha scritto che non spettava alla Procura di Palermo “valutare la rilevanza della documentazione relativa alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica”. Vuol dire che i pm avrebbero dovuto staccare il registratore non appena riconosciuta la voce di Napolitano?
Significa proprio questo. Il che urta però con la consolidata giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione secondo cui è legittima la captazione accidentale di una conversazione rilevante come notitia criminis o come prova in un processo penale. Mi chiedo: e se in un futuro lontano venisse casualmente intercettato il Presidente della Repubblica le cui parole facciano sospettare l’esistenza di fatti configurabili come alto tradimento o attentato alla Costituzione nei quali egli sia implicato, cosa dovrebbe fare il pm? Distruggere seduta stante il file e dimenticare l’accaduto?
Però escludere a priori le intercettazioni accidentali del Presidente, significa dargli una ipergaranzia.
É vero. Ammettiamo pure – e personalmente sono disposto a farlo – che il Presidente Napolitano si meriti questa “ipergaranzia”, ma siamo certi che i futuri Presidenti della Repubblica avranno la stessa levatura morale dell’attuale Presidente? Vede: queste battaglie le si fanno non perché si è a favore o contro una certa persona, ma perché la Costituzione sta al di sopra dell’uomo onesto come del disonesto. Guai al giorno nel quale un padre non rimproverasse un figlio, per una marachella da lui fatta, solo perché gli vuole un bene dell’anima…
(6 dicembre 2012)
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