Una sentenza che avvicina il diritto all’eutanasia? Speriamo

Paolo Flores d’Arcais


Lo scorso 26 luglio la Corte d’Assise di Massa ha assolto Marco Cappato e Mina Welby: dall’accusa di istigazione al suicidio, “perché il fatto non sussiste”, e da quella di aiuto al suicidio “perché il fatto non costituisce reato”, per aver aiutato Davide Trentini, sofferente di sclerosi multipla, a trovare i soldi per poter morire in una clinica svizzera, secondo la sua volontà e accompagnandolo.

Una sentenza giusta, una sentenza esemplare, una sentenza che speriamo faccia epoca. E inauguri il tempo di civiltà in cui ciascuno sarà libero di decidere sul fine vita che gli appartiene. Prospettiva niente affatto certa, perché contro la sentenza si è già aperto il fuoco di sbarramento, frontale o di suadente melassa dei “distinguo”, di quanti vogliono continuare a imporre a te, amico lettore, la loro volontà sul tuo fine vita.

La sentenza allarga i casi di liceità dell’aiuto al suicidio, stabiliti dalla Corte Costituzionale, che portarono all’assoluzione di Cappato lo scorso anno per il caso Dj Fabo. La sentenza della Corte indicava infatti tra i presupposti per la liceità il sostegno vitale al paziente tramite macchine, sostegno di cui non aveva invece bisogno Davide Trentini. L’intollerabile sofferenza fisica o psicologica è stata ritenuta sufficiente, perché come “sostegno vitale” sono state considerate le terapie farmacologiche e le pratiche manuale necessarie alla sopravvivenza del malato.

È iniziata perciò la litania contro una sentenza che “legifera”, e dunque contro i magistrati (essendo una Corte d’Assise dovrebbe trattarsi di due magistrati togati e di sei cittadini estratti a sorte) che si sostituiscono ai parlamentari, e fanno la legge anziché applicarla (su Huffingtonpost l’autorevolissimo Giovanni Maria Flick).

In realtà la sentenza è giuridicamente ineccepibile. Il sostegno vitale mediante macchine veniva indicato nella motivazione della sentenza della Corte in quanto il quesito ad essa sottoposto riguardava il caso singolo di Dj Fabo, la cui sopravvivenza era affidata al respiratore artificiale. Ma Giuliano Amato, giudice costituzionale, in un dibattito col sottoscritto nella sede dell’Enciclopedia Treccani, a sentenza emessa ma motivazione per esteso non ancora nota, aveva insistito sul fatto che per analogia la liceità stabilita dalla Corte si sarebbe dovuta estendere ad altri casi.

La sentenza non fa che interpretare una norma di legge (l’attuale e vituperando articolo 580 c.p., introdotto dal fascismo) attraverso la lente – doverosa – delle norme di livello superiore, la Costituzione repubblicana (art. 32), e di convenzioni internazionali recepite nel nostro ordinamento (Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, recepita nella legge n.145 del 28 marzo 2001). Aggiungiamo la legge 219 del 22 dicembre 2017 sulle “disposizioni anticipate di trattamento”, vulgo il testamento biologico. La sinergia delle norme di cui sopra, fatte lavorare col semplice uso della logica, mettono capo al diritto di ciascuno di decidere liberamente sul proprio fine vita. Ho provato a darne una dimostrazione esaustiva nelle 124 pagine del mio libretto “Questione di vita e di morte” (Einaudi 2019), per chi giustamente non si accontentasse di queste poche righe.

Ovvio che sarebbe auspicabile una legge, abrogativa di metà dell’articolo 580, e che definisse i criteri che garantiscano la libera volontà del soggetto qualora, irreversibilmente, consideri non più vita, ma tortura, la propria condizione fisica o psicologica. Non qualsiasi legge, perciò. Solo una legge che garantisca a ciascuno di noi di poter decidere liberamente sul proprio fine vita. Ogni altra legge sarebbe prevaricazione mostruosa. Valga il vero.


SOSTIENI MICROMEGA

L’informazione e gli approfondimenti di MicroMega sono possibili solo grazie all’aiuto dei nostri lettori. Se vuoi sostenere il nostro lavoro, puoi:
abbonarti alla rivista cartacea

– acquistarla in versione digitale:
| iPad

Preferiresti, amico lettore, che sul tuo fine vita decida tu o decida qualcun altro, a te ignoto, magari ostile ai tuoi valori, convinzioni, stile di vita? Ho rivolto questa domanda ai presenti in ogni dibattito cui ho partecipato sull’argomento. Nessuno che abbia detto: decida qualcun altro a me sconosciuto e forse ecc. … Esiste dunque l’unanimità sul fatto che non deve essere qualcun altro a decidere sul nostro fine vita. E poiché siamo tutti pari in dignità, la regola aurea statuisce di fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te: se non vuoi che qualcuno decida sul tuo fine vita al posto tuo, non puoi voler decidere tu sul fine vita di qualcun altro.

Una legge rispettosa di questi principi, che a parole tutti diciamo di voler praticare, deve perciò affermare solennemente che ciascuno decide liberamente sul proprio fine vita, e limitarsi a fissare le circostanze che registrino oltre ogni dubbio il carattere libero e irreversibile di una decisione eutanasica per sofferenza insopportabile.

Purtroppo vi sono persone che non tollererebbero che sul loro fine vita decida qualcun altro, ma poi pretendono di decidere loro sul tuo e sul mio fine vita, amico lettore. Papi, cardinali, monsignori, imam, rabbini, e anche medici o giuristi o cittadini come te e come me, tuttavia in modalità prevaricazione/onnipotenza, ne siano consapevoli o meno, visto che pretendono di imporre a chi è a loro eguale, la loro volontà sulla nostra vita (di cui il fine vita è parte integrante e cruciale). Usque tandem?

(30 luglio 2020)





MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.